Protezione Civile, una circolare chiarisce l’uso dei lampeggianti e delle sirene sui veicoli
Fonte: Sito del Dipartimento della Protezione Civile – Presidenza del Consiglio dei Ministri
Si pubblica una circolare firmata, in data 25 gennaio 2010, dal Capo del Dipartimento della Protezione Civile, Dott. Guido Bertolaso, con cui si chiarisce l’uso dei lampeggianti e delle sirene da apporre sugli automezzi delle organizzazioni di volontariato di protezione civile.
Circolare DPC/VRE/0005876 del 25/01/2010
Un decreto ministeriale del 5 ottobre 2009 ha modificato, infatti, le precedenti disposizioni e ha previsto che in alcuni casi le organizzazioni di volontariato possono usare sirene e lampeggianti per l’espletamento di servizi urgenti in caso di emergenza del tipo A, B o C come definito dall’art. 2 della legge 24 febbraio 1992, n. 225.
Con l’emanazione del decreto ministeriale 5 ottobre 2009 si è conclusa la vicenda relativa all’utilizzo dei dispositivi supplementari di segnalazione visiva (lampeggiante a luce blu) e dei dispositivi acustici di allarme (sirene) da parte delle Organizzazioni di Volontariato della Protezione Civile.
Tale norma ha modificato le disposizioni precedenti e ha previsto che in alcuni casi le O.d.V. di Protezione Civile possano usare sirene e lampeggianti per l’espletamento di servizi urgenti in situazioni di emergenza del tipo A) – B) – C) come definito all’art. 2 del D. Lgs. 225/92 (abrogato e sostituito dal D.Lgs 1/2018, ndr), dove, nell’ambito del volontariato di protezione civile, deve intendersi ricompreso anche il volontariato di antincendio boschivo.
In particolare occorre distinguere la disciplina della fase relativa alla immatricolazione di nuovi veicoli e della fase relativa all’uso dei dispositivi supplementari da parte delle O.d.V. di Protezione Civile.
A. Disposizioni relative all’immatricolazione dei veicoli delle Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile
Per procedere alla immatricolazione dei veicoli dotati di dispositivi di allarme acustico e visivo le O.d.V. di Protezione Civile devono essere iscritte negli elenchi regionali ai sensi della L.266/91 o nell’elenco del Dipartimento della Protezione Civile, ai sensi del DPR 194/01 (abrogato e sostituito dal D.Lgs 1/2018, ndr); tale requisito può ricorrere congiuntamente o disgiuntamente ma è comunque necessaria l’iscrizione in almeno uno dei due elenchi.
Inoltre le O.d.V. per immatricolare veicoli dotati di sirena e lampeggiante devono:
- Essere proprietari del veicolo, e il relativo certificato di proprietà deve risultare intestato all’Organizzazione;
- Detenere il veicolo a titolo di usufrutto, di locazione con facoltà di acquisto con contratto di leasing, o con patto di riservato dominio, nel quale l’acquisizione della proprietà è subordinata al pagamento dell’intero prezzo pattuito dalle parti.
Per i mezzi concessi in comodato d’uso alle Organizzazioni di Volontariato, sono gli enti pubblici che ne detengono la proprietà a provvedere all’immatricolazione degli stessi con la dotazione dei dispositivi di allarme visivo e acustico.
In nessun caso può essere richiesta l’immatricolazione del veicolo che risulti essere in proprietà a persona fisica, tipo presidente dell’Organizzazione o uno dei soci aderenti.
B. Disposizioni relative all’uso dei dispositivi supplementari di segnalazione acustica e visivi
Il mezzo dell’Organizzazione munito di lampeggiante e sirena che sia stato immatricolato secondo le indicate procedure può conseguentemente essere impiegato dall’Organizzazione in attività di protezione civile con i dispositivi disattivati.
L’uso dei dispositivi acustici e visivi è consentito solo nel caso che vi siano i requisiti dell’emergenza e dell’urgenza.
Per individuare con la massima chiarezza l’ambito di applicabilità della norma occorre precisare che la possibilità dell’uso dei dispositivi di allarme deve sempre trovare fondamento in una situazione di emergenza che scaturisce da un’attività di Protezione Civile inquadrabile nelle tipologie previste dalla legge 225/92 (abrogato e sostituito dal D.Lgs 1/2018, ndr) e che inoltre vi sia in concreto il requisito dell’urgenza. L’uso dei lampeggianti e delle sirene è consentito nelle ipotesi di espletamento di servizi urgenti di protezione civile in situazioni di emergenza comunali, provinciali, regionali o nazionali a supporto delle istituzioni preposte alla gestione dell’emergenza e che abbiano esplicitamente richiesto l’intervento dell’Organizzazione per l’espletamento dei servizi urgenti di Protezione Civile mediante “attivazione” scritta.
Solo nei casi di estrema urgenza l’autorità di Protezione Civile può attivare l’O.d.V. per le vie brevi ma tale richiesta deve trovare conferma in forma scritta nelle successive 48 ore da parte dell’autorità di Protezione Civile che ne ha disposto l’impiego.
In particolare le disposizioni poste dal codice della strada prevedono che l’utilizzo dei sistemi di allarme possa avvenire congiuntamente (sirena e lampeggiante) o solo utilizzando uno di essi; nel primo caso il conducente del veicolo in caso di necessità può non osservare gli obblighi e i divieti e le limitazioni relative alla circolazione stradale, mentre nel secondo caso ha l’obbligo di rispettare tutte le norme comportamentali previste dal codice stesso.
Occorre comunque sottolineare che l’utilizzo congiunto della sirena e del lampeggiante non preserva il conducente dal rispondere personalmente di eventuali danni cagionati a persone o cose e pertanto è necessario che ogni manovra venga svolta nel rispetto delle regole di comune prudenza e diligenza.
In caso di controlli da parte degli agenti di polizia stradale il conducente dovrà esibire l’attivazione scritta o in alternativa un’apposita dichiarazione redatta su modello che si allega in copia.
Si pregano pertanto le Organizzazioni di predisporre la tenuta dei modelli da compilare nei veicoli di appartenenza.
C. Disposizioni particolare per le province autonome di Trento e di Bolzano e per la Regione Valle d’Aosta
Per le Province autonome di Trento e Bolzano e per la Regione Autonoma Valle d’Aosta le presenti disposizioni saranno valutate nell’autonomia dispositiva sancita dall’art. 4 del D.M.5 ottobre 2009.
Infine, si invitano le Organizzazioni destinatarie ad utilizzare correttamente i dispositivi in argomento e con la massima moderazione impegnandosi a realizzare nei confronti dei volontari una informazione e formazione capillare sulla materia che determini una educazione comportamentale.
Il Dipartimento, in aggiunta alle sanzioni previste dal codice della strada, risponderà alle segnalazioni di comportamenti scorretti, con richiami scritti rivolti al singolo volontario e all’Organizzazione di appartenenza, affinché vigili sul comportamento degli associati. Qualora i richiami non fossero sufficienti, il Dipartimento si riserva di procedere alla cancellazione dell’organizzazione in questione dall’elenco nazionale.
Si raccomanda la massima diffusione ed il puntuale adempimento delle presenti disposizioni.
Il Capo del Dipartimento
Guido Bertolaso
APPROFONDIMENTO: Art. 177 del Codice della Strada
Art. 177.
Circolazione degli autoveicoli e dei motoveicoli adibiti a servizi di polizia o antincendio, di protezione civile (1) e delle autoambulanze
1. L’uso del dispositivo acustico supplementare di allarme e, qualora i veicoli ne siano muniti, anche del dispositivo supplementare di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu è consentito ai conducenti degli autoveicoli e motoveicoli adibiti a servizi di polizia o antincendio e di protezione civile come individuati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti su proposta del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a quelli del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico del Club alpino italiano, nonché degli organismi equivalenti, esistenti nella regione Valle d’Aosta e nelle province autonome di Trento e di Bolzano, a quelli delle autoambulanze e veicoli assimilati adibiti al trasporto di plasma ed organi, solo per l’espletamento di servizi urgenti di istituto.
I predetti veicoli assimilati devono avere ottenuto il riconoscimento di idoneità al servizio da parte del Dipartimento per i trasporti terrestri. L’uso dei predetti dispositivi è altresì consentito ai conducenti delle autoambulanze, dei mezzi di soccorso anche per il recupero degli animali o di vigilanza zoofila, nell’espletamento dei servizi urgenti di istituto, individuati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Con il medesimo decreto sono disciplinate le condizioni alle quali il trasporto di un animale in gravi condizioni di salute può essere considerato in stato di necessità, anche se effettuato da privati, nonché la documentazione che deve essere esibita, eventualmente successivamente all’atto di controllo da parte delle autorità di polizia stradale di cui all’articolo 12, comma 1. Agli incroci regolati, gli agenti del traffico provvederanno a concedere immediatamente la via libera ai veicoli suddetti. (2)
2. I conducenti dei veicoli di cui al comma 1, nell’espletamento di servizi urgenti di istituto, qualora usino congiuntamente il dispositivo acustico supplementare di allarme e quello di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu, non sono tenuti a osservare gli obblighi, i divieti e le limitazioni relativi alla circolazione, le prescrizioni della segnaletica stradale e le norme di comportamento in genere, ad eccezione delle segnalazioni degli agenti del traffico e nel rispetto comunque delle regole di comune prudenza e diligenza.
3. Chiunque si trovi sulla strada percorsa dai veicoli di cui al comma 1, o sulle strade adiacenti in prossimità degli sbocchi sulla prima, appena udito il segnale acustico supplementare di allarme, ha l’obbligo di lasciare libero il passo e, se necessario, di fermarsi. È vietato seguire da presso tali veicoli avvantaggiandosi nella progressione di marcia.
4. Chiunque, al di fuori dei casi di cui al comma 1, fa uso dei dispositivi supplementari ivi indicati è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 85 (4) a euro 338 (4). (3)
5. Chiunque viola le disposizioni del comma 3 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 41 (4) a euro 169 (4). (3)
(1) Le parole: “, di protezione civile” sono state inserite dalla L. 30 dicembre 2008, n. 210.
(2) Comma da ultimo modificato dalla Legge 29.07.2010 n° 120.
(3) Comma così modificato dal D.M. 22 dicembre 2010, in G.U. n. 305 del 31-12-2010.
(4) Importo così aggiornato dall’art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014, a decorrere dal 1° gennaio 2015.
Decreto 5 ottobre 2009 Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
Disposizioni in materia di uso dei dispositivi lampeggianti luminosi su veicoli di servizio adibiti a servizio di protezione civile. (G.U. 23 ottobre 2009, n. 247)