Porto d’armi, detenzione di armi, munizioni e nulla osta

Licenza di porto d’armi

Con porto d’armi (più formalmente licenza di porto d’armi) si indica una speciale autorizzazione, rilasciata dalle autorità statali competenti in materia, concessa ai privati cittadini al fine di consentire l’acquisto, la detenzione e il porto di armi. Essa funge anche da documento di riconoscimento in Italia; la disciplina del porto è regolamentata dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

La vendita o la cessione di armi comuni a privati senza una licenza di porto d’armi è possibile ai soli maggiori di anni 18 ottenendo dal questore apposita autorizzazione (detta formalmente nulla osta) ovvero una licenza di detenzione di armi in Italia. Esso ha validità di 30 giorni, rinnovabile per un uguale periodo di tempo, e consente un solo acquisto di armi e munizioni nelle quantità specificate e il trasporto fino al luogo di detenzione, se specificato espressamente.
La licenza di porto dà diritto a portare l’arma di cui alla licenza e trasportare tutte le armi da fuoco al di fuori della propria abitazione. Importante a tal fine è la differenza tra porto e trasporto di un’arma:

  • Per “porto” di un’arma si intende la pronta disponibilità della stessa a esser brandita in qualsiasi momento senza difficoltà, anche se scarica, e/o la suscettibilità di un suo utilizzo immediato (es. pistola in fondina, fucile in spalla);
  • Per “trasporto” di un’arma si intende il mero spostamento da un luogo all’altro effettuato seguendo modalità tali da renderla non suscettibile di impiego immediato (es. fucile o pistola in valigetta).

Anche se autorizzati al porto di un’arma, esistono condizioni e luoghi particolari, esplicitati dalla Legge, in cui esso resta vietato: è il caso dei locali e mezzi di trasporto pubblici ovvero di manifestazioni e seggi elettorali. Il trasporto, se in possesso di una qualunque licenza di porto, può concretizzarsi in ogni momento sull’intero territorio nazionale e non richiede alcuna comunicazione del tragitto all’autorità di pubblica sicurezza, né necessita di autorizzazioni ulteriori. Riguardo agli agenti e ufficiali di pubblica sicurezza, sono previste alcune ipotesi nelle quali essi possono circolare senza essere in possesso di porto d’armi, come ad esempio durante le passeggiate in forma militare. Gli agenti di pubblica sicurezza possono portare senza licenza le armi di cui sono muniti, nel rispetto dei regolamenti in materia.

La modifica delle armi è vietata se le rende più micidiali, occultabili o potenti. L’alleggerimento dello scatto, l’applicazione di sistemi di puntamento, spegnifiamma, compensatori non è considerata modifica d’arma.

Licenza di detenzione d’armi

Come per il porto, la disciplina principale ed i requisiti sono indicati nel testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e dal relativo regolamento di attuazione (R.D. 6 maggio 1940, n. 635). Questa concessione (detta formalmente nulla osta) è rilasciata dalla questura di competenza, solo a chi abbia compiuto la maggiore età e non abbia precedenti penali, è necessaria inoltre per il trasporto dell’arma presso il proprio domicilio.
Chi è già in possesso della licenza di porto d’armi non ha bisogno di tale autorizzazione.
È necessario però che non ci siano motivi ostativi al rilascio, e comunque vengano rispettate le prescrizioni di legge. È necessario altresì non essersi dichiarati obiettori di coscienza al servizio militare obbligatorio, salvo nel caso di rinuncia a tale status. Essa ha una durata temporale di 30 giorni, è valida su tutto il territorio nazionale e può essere rinnovata per un egual periodo di tempo, al fine di consentire l’acquisto dell’arma, che dovrà essere poi regolarmente soggetta a denuncia.

La licenza consente la detenzione delle armi e delle munizioni nella propria abitazione e relative pertinenze, ma non il porto o il trasporto all’esterno, per il quale è obbligatoria una licenza di porto di armi o un’apposita licenza di trasporto (ad esempio per trasportare nel luogo di detenzione l’arma acquistata). La denuncia di detenzione di armi acquisite mediante nulla osta deve essere immediatamente effettuata presso un commissariato della Polizia di Stato o una stazione dell’Arma dei Carabinieri in base all’art. 38 del T.U.L.P.S..

Requisiti

La normativa principale ed i requisiti sono indicati nel testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e dal relativo regolamento di attuazione (R.D. 6 maggio 1940, n. 635), poi la legge 6 marzo 1987 n. 89 introdusse poi l’obbligo di presentazione di certificato medico di idoneità psico-fisica allegato alla richiesta per il rilascio della licenza, la stessa norma prevede che con decreto del Ministero della Sanità siano definiti i criteri tecnici generali per l’accertamento dei requisiti psicofisici minimi per ottenere il certificato medico di idoneità per il porto delle armi, che attualmente sono stabiliti dal D.M del 28 aprile 1998. Il decreto distingue inoltre tra porto d’armi per uso caccia, uso sportivo, e per uso difesa personale. Il rilascio delle autorizzazioni è precluso a talune particolari categorie di soggetti, come ad esempio gli obiettori di coscienza al servizio militare di leva in Italia. La competenza a rilasciare il predetto certificato è dell’Azienda Sanitaria Locale oppure di un medico appartenente alle forze di polizia italiane o al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

Coloro che non abbiano prestato servizio militare di leva in Italia devono essere in possesso di un certificato di idoneità al maneggio delle armi rilasciato dall’Unione Italiana Tiro a Segno, previa frequentazione di un corso presso una delle sezioni del predetto ente.
In ogni caso, la certificazione deve essere rinnovata dopo 10 anni.

Il controllo di conformità ai requisiti da parte del cittadino e il rilascio di questa licenza è compito dell’ufficio preposto della questura o della prefettura italiana (a seconda se si tratti di armi lunghe o per difesa personale) sotto la cui giurisdizione ha residenza legale il richiedente o comunque il suo domicilio. Il titolare di porto d’armi può portare le armi di cui alla licenza e acquistare e trasportare armi e munizioni entro i limiti prescritti dalla legge. La licenza di porto d’armi infatti può essere rifiutata dal questore o dal prefetto oltre che per le persone condannate per delitti non colposi contro le persone commessi con violenza, per reati contro la persona o il patrimonio, contro lo Stato e l’ordine pubblico, o condannate per diserzione in tempo di guerra o porto abusivo di armi.

Tipologie:

Esistono cinque tipologie di licenza di porto d’arma:

  • Licenza di porto di fucile per tiro a volo
  • Licenza di porto di fucile per uso di caccia
  • Licenza di porto d’arma corta o di bastone animato per difesa personale
  • Licenza di porto d’armi per difesa personale a guardie particolari giurate
  • Licenza di porto di fucile per difesa personale

Le pratiche relative alla licenza e il rilascio delle stesso sono di competenza della questura. Le licenze inerenti al porto di armi corte o di bastone animato ai fini della difesa personale vengono rilasciate invece dalla prefettura.

Licenza di porto di fucile per tiro a volo
Rilasciata dalla Questura della provincia di residenza, essa autorizza il porto di armi lunghe ad anima liscia nei campi di tiro a volo.
Autorizza altresì il trasporto di armi corte e lunghe nei poligoni di tiro (sia pubblici sia privati), dove le suddette possono essere utilizzate. Il titolare, inoltre, è autorizzato all’acquisto e al trasporto di armi e munizionamento comuni.
Il libretto e la licenza sono validi 5 anni dalla data di rilascio.

Licenza di porto di fucile per uso di caccia
Rilasciata dalla Questura della provincia di residenza (propedeutico è il conseguimento della licenza di caccia), essa autorizza il porto di armi lunghe e, laddove si sia in regola anche con gli adempimenti amministrativi da espletarsi, l’esercizio dell’attività venatoria. Autorizza altresì il trasporto di armi corte e lunghe verso poligoni di tiro (sia pubblici sia privati), dove le suddette possono essere portate. Il titolare, inoltre, è autorizzato all’acquisto e al trasporto di armi e munizioni, ma solo nel caso si sia provveduto a pagare la tassa governativa annuale per l’esercizio della caccia.
Il libretto e la licenza sono validi 5 anni dalla data di rilascio. Per poter esercitare l’attività venatoria oppure acquistare armi o munizioni è necessario il versamento annuale delle tasse di concessione governativa.

Licenza di porto d’arma corta o di bastone animato per difesa personale
Rilasciata dalla Prefettura della provincia di residenza, questa licenza è ottenibile solo in caso di dimostrato bisogno e pertanto il rilascio è discrezionale. Autorizza il porto di armi corte o bastoni animati per difesa personale, e, altresì, il trasporto di armi corte e lunghe verso i poligoni di tiro (sia pubblici sia privati). Il titolare, inoltre, è autorizzato all’acquisto e al trasporto di armi e munizionamento comuni. Il libretto è valido 5 anni dalla data del rilascio, pur comportando il rinnovo della licenza e il versamento della relativa tassa di concessione governativa con cadenza annuale.

Licenza di porto d’armi per difesa personale a guardie particolari giurate
Rilasciata dalla Prefettura della provincia di residenza, questa licenza è destinata alle guardie particolari giurate su richiesta del datore di lavoro, e pertanto il rilascio è subordinato al preventivo ottenimento del decreto di nomina. Autorizza al porto di armi corte per difesa personale, e consente il porto di armi corte e lunghe nei poligoni di tiro sia pubblici che privati. Il titolare, inoltre, è autorizzato all’acquisto e al trasporto di armi e munizionamento comuni. Il libretto è valido 6 anni dalla data del rilascio subordinatamente al rinnovo biennale della licenza. Il rinnovo della licenza comporta il versamento della relativa tassa di concessione governativa ridotta.

Licenza di porto di fucile per difesa personale
Rilasciata dalla Questura della provincia di residenza, questa licenza è ottenibile solo in caso di dimostrato bisogno, e pertanto il rilascio è discrezionale e limitato. Autorizza il porto di armi lunghe per difesa personale, e il porto di armi corte e lunghe nei poligoni di tiro (sia pubblici sia privati). Il titolare, inoltre, è autorizzato all’acquisto e al trasporto di armi e munizionamento comuni. Il libretto è valido 5 anni dalla data del rilascio subordinatamente al rinnovo annuale della licenza. Il rinnovo della licenza comporta il versamento della relativa tassa di concessione governativa.

Obblighi di custodia

Gli artt. 20 e 20 bis della legge 18 aprile 1975, n. 110 pongono a carico del legittimo detentore degli obblighi di rendere non accessibile l’arma a particolari categorie di soggetti, come minori, tossicodipendenti e imperiti e/o incapaci all’uso di armi, tuttavia la sentenza della Suprema Corte di Cassazione n. 20474 del 13 maggio 2013 della – I sezione penale – ha tuttavia chiarito che non è necessario utilizzare casseforti né sistemi d’allarme per la custodia delle armi.

Detenzione abusiva di armi – art. 697 del Codice Penale

Chiunque detiene armi o caricatori soggetti a denuncia ai sensi dell’articolo 38 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, o munizioni senza averne fatto denuncia all’Autorità, quando la denuncia è richiesta, è punito con l’arresto da tre a dodici mesi o con l’ammenda fino a € 371,00 (trecentosettantuno euro).

Chiunque, avendo notizia che in un luogo da lui abitato si trovano armi o munizioni, omette di farne denuncia alle autorità, è punito con l’arresto fino a due mesi o con l’ammenda fino a € 258,00 (duecentocinquantotto euro).

Limitazioni

Armi da fuoco
Si possono detenere in numero massimo le seguenti armi da fuoco, posto l’obbligo di effettuarne per ognuna la regolare denuncia:

  • n. 3 armi classificate comuni (non da caccia) sia corte che lunghe in qualsiasi calibro consentito;
  • n. 12 armi classificate comuni per uso sportivo sia corte che lunghe in qualsiasi calibro consentito;
  • un numero illimitato di armi classificate comuni per uso di caccia, lunghe e di calibro consentito;
  • n. 8 armi antiche, artistiche o rare, cioè di produzione antecedente al 1890 oppure di produzione non posteriore al 1920 ma di modello antecedente al 1890.
  • un numero illimitato di fucili da caccia.

Munizioni
Nella detenzione di cartucce, a prescindere dal quantitativo acquisito, i limiti sono quelli usuali di:

  • cartucce per arma corta o per arma lunga catalogate in calibro non da caccia per un numero massimo di 200 pezzi;
  • cartucce da caccia con caricamento a pallini o a palla per un numero non superiore a 1500 pezzi.

Si possono detenere in numero massimo le munizioni effettuando la regolare denuncia:

  • fino ad un massimo di 200 cartucce catalogate per arma corta o cartucce catalogate per arma lunga non per uso venatorio (una cartuccia è da intendersi per uso venatorio quando ha un calibro maggiore o uguale a 5,6 mm, se di 5,6 mm il bossolo a vuoto deve essere almeno 40 mm, ad esempio la famosa munizioni russa 5.45×39 è una munizione catalogata per arma lunga ma non essendo adatta alla caccia per via del suo calibro minore di 5,6 mm essa rientra per legge nei 200 pezzi costituiti da munizioni per arma corta che possono essere adatte alla caccia o meno e munizioni per arma lunga non adatte alla caccia.
  • fino ad un massimo di 1500 cartucce consentite per l’uso venatorio
  • fino ad un massimo di 1000 cartucce a pallini quindi spezzate (per le quali non si deve effettuare la relativa denuncia)
  • fino ad un massimo di 1500 cartucce spezzate ma effettuando la relativa denuncia
  • La somma delle cartucce detenute non può in nessun caso superare le 1500 cartucce, oltre tale limite si deve essere in possesso di licenza di deposito munizioni. Si ricorda che una cartuccia per arma corta può essere adatta alla caccia per il suo calibro maggiore di 5,6 mm come ad esempio una munizioni 9 x 21, ma data la sua catalogazione come cartuccia per arma corta rientra sempre nei 200 pezzi). Prima di praticare la caccia è bene prima informarsi sul tema presso la questura dove la caccia avrà luogo perché possono esserci delle limitazioni ulteriori imposte dal questore o dal servizio ambientale della regione stessa.

Si possono detenere fino a 5 kg di polveri per ricaricamento delle munizioni, i 5 chilogrammi equivalgono a detenere 1500 cartucce ciò vuol dire che nel caso si abbiano 1500 cartucce cariche non si dovrà avere polvere sciolta oppure, se si hanno 5 kg di polvere non si potranno avere cartucce cariche. Si dovrà quindi ricaricare ogni munizione prelevando la polvere dal quantitativo in deposito così che all’aumentare delle cartucce cariche si avrà un relativo diminuire della quantità di polvere. Si calcola la quantità di polvere divisa per ogni cartuccia detenibile (5.000 / 1500 = 3.33) e si ha la quantità di 3,33 grammi di polvere per ogni munizione caricata.

Ovviamente si tratta di un calcolo empirico in quanto in una cartuccia 9 x 21 per arma sportiva possono esserci anche solo 0,3 grammi (corrispondenti a 4,6 grani, unità di misura utilizzata in ricarica). Il numero 1.500 qui indicato si riferisce alle cartucce da caccia, per cui in caso di possesso di licenza prefettizia per 1.500 cartucce come tiratore agonista e previa denuncia si potranno detenere 200 cartucce, 5 kg di polvere e 1.500 cartucce aggiuntive (o il diverso numero indicato in licenza).

Fonte:
Wikipedia, l’enciclopedia libera
Polizia di Stato

Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza – R.D. 18 giugno 1931, n. 773: Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. (Pubblicato nella G.U. n.146 del 26 giugno 1931)

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