La rubrica del volontario – Le Benemerenze di Protezione Civile

Fonte: Sito del Dipartimento della Protezione Civile – Presidenza del Consiglio dei Ministri – www.protezionecivile.gov.it

 

Che cos’è?
L’attestazione di pubblica benemerenza è un riconoscimento che viene conferito a persone, amministrazioni, enti, istituzioni o organizzazioni del Servizio Nazionale che dimostrano di aver partecipato con merito a operazioni di protezione civile e che, con la propria attività, hanno contribuito a elevare l’immagine del Sistema nazionale, dando prova di significative capacità propositive e gestionali o singolari doti di altruismo e abnegazione.

Chi la concede?
L’attestazione di pubblica benemerenza è conferita dal Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Capo Dipartimento della protezione civile che provvede al rilascio e all’inoltro dei diplomi. Chi possiede il diploma ha il diritto di fregiarsi delle insegne – cioè medaglie sul cui nastrino sono applicate le fascette che riportano la denominazione e l’anno dell’emergenza relativa al conferimento – da acquistare a proprie spese.

Per cosa viene concessa?
L’attestazione di pubblica benemerenza può essere concessa per tutti gli eventi per i quali viene deliberato lo stato di emergenza ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera c, della legge 24 febbraio 1992, n.225 e successive modifiche e integrazioni. L’avvio dell’iter per l’eventuale riconoscimento avviene solo a chiusura dello stato di emergenza riguardante l’evento per cui si richiede la concessione.

A chi viene concessa?
L’attestazione di pubblica benemerenza può essere concessa:

– titolo collettivo: alle amministrazioni ed enti pubblici e privati, alle istituzioni e alle organizzazioni costituenti le componenti e le strutture operative del Servizio Nazionale di protezione civile (in possesso del codice fiscale) che ne abbiano fatto richiesta per aver partecipato alle attività di soccorso, assistenza e solidarietà durante eventi emergenziali.
– titolo individuale: ai cittadini italiani o stranieri che appartengono ad amministrazioni ed enti pubblici e privati, a istituzioni e a organizzazioni del Servizio Nazionale di protezione civile che vengono segnalati dagli organismi a cui appartengono (definiti anche vertici segnalanti) per essersi distinti durante eventi emergenziali.
– Alla memoria: se la persona ha perso la vita nel corso di operazioni relative a un evento emergenziale o a seguito di accadimenti avvenuti in tali circostanze.

Per ottenere l’attestazione di pubblica benemerenza, sia a titolo individuale che collettivo, è necessario dimostrare di possedere determinati requisiti.

 

Quando si può richiedere?

La candidatura per ottenere l’attestazione di pubblica benemerenza deve essere presentata, per il tramite di un referente dell’organismo di appartenenza, regolarmente accreditato (per accreditamento: https://servizi.protezionecivile.it/PIB/Home/RegolamentoPrivato)  entro tre mesi dalla data di chiusura dello stato di emergenza relativo all’evento per il quale si richiede il riconoscimento. Per ulteriori informazioni scrivere a benemerenze@protezionecivile.it.

Se si è già in possesso di un’attestazione di pubblica benemerenza, concessa ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 maggio 2014 pubblicato nella gazzetta Ufficiale n. 200 del 29 agosto 2014, per richiedere un nuovo conferimento è necessario attendere tre anni dalla data dell’ultimo decreto con cui è stata concessa la precedente benemerenza.

 

Come si ottiene?

Per ottenere l’attestazione di pubblica benemerenza, è necessario seguire un iter che prevede che sia il proprio organismo di appartenenza (vertice segnalante) a segnalare al Dipartimento della protezione civile i nominativi delle persone ritenute meritevoli di ottenere il riconoscimento (il Regolamento è presente all’indirizzo https://servizi.protezionecivile.it/PIB/Home/RegolamentoPrivato).

I referenti si devono accreditare alla procedura PIB (https://pib.protezionecivile.it/PIB/Home) e successivamente devono accreditarsi anche al Portale del Dipartimento all’indirizzo https://servizi.protezionecivile.it.

I referenti formalmente accreditati ottengono quindi, al termine della procedura, le credenziali per inserire la documentazione necessaria per le candidature degli appartenenti all’Organismo che si rappresenta. L’avvenuto inserimento delle candidature (non la documentazione) deve essere comunicato con nota formale alla pec del Dipartimento (protezionecivile@pec.governo.it) e alla casella di posta benemerenze@protezionecivile.it.

Successivamente, le candidature vengono analizzate da una Commissione permanente che sottopone quelle valutate positivamente al Capo Dipartimento della protezione civile. Quest’ultimo propone l’elenco al Presidente del Consiglio dei Ministri che lo ufficializza con proprio decreto. Quest’ultimo propone l’elenco al Presidente del Consiglio dei Ministri che lo ufficializza con proprio decreto. E’ il Dipartimento della protezione civile che rilascia i diplomi di attestazione di pubblica benemerenza. Chi possiede il diploma ha il diritto di fregiarsi delle insegne, acquistandole a proprie spese.

I primi elenchi di coloro che a titolo individuale o collettivo sono stati insigniti dell’attestazione di pubblica benemerenza, dopo l’entrata in vigore della nuova normativa, sono contenuti nei seguenti decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri:

– decreto n.210 del 18 luglio 2016 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’8 settembre 2016;
– decreto n.116 del 13 marzo 2017 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 20 maggio 2017;
– decreto del 2 novembre 2018, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.18 del 22 gennaio 2019;
– decreto del 2 novembre 2018, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 37 del 13 febbraio 2019.
– decreto del 20 ottobre 2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.10 del 14 gennaio 2021.

 

Normativa di riferimento.
L’istituzione dell’attestazione di pubblica benemerenza è disciplinata dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 maggio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 200 del 29 agosto 2014. Il decreto che dà attuazione a questo provvedimento è stato firmato il 20 marzo 2015 dal Capo Dipartimento della protezione civile ed è uscito in Gazzetta Ufficiale n.131 del 9 giugno 2015. Con questi decreti viene abrogata la precedente normativa in materia.

 

Passaggio dalla vecchia alla nuova procedura.
Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto del Capo Dipartimento, dal 9 giugno 2015 è in vigore la nuova procedura per richiedere l’attestazione di pubblica benemerenza. Per questo, non è più possibile richiedere alcun conferimento per gli eventi emergenziali chiusi prima del 29 agosto 2014, che in base alla vecchia procedura di concessione della benemerenza venivano individuati con decreto del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri (es. emergenza Abruzzo). Di conseguenza, per questi eventi, il Dipartimento della protezione civile non rilascia più nuovi diplomi, ma provvede – sempre su segnalazione del vertice segnalante – solo alla loro sostituzione in caso di errori, furto, smarrimento o deterioramento. Infine, chi è già in possesso di un diploma e vuole acquistare le insegne, deve attendere che esca l’elenco delle ditte accreditate.

 

 

Requisiti

 

Gli organismi proponenti dovranno produrre:

 

Per il conferimento a titolo individuale
– Un curriculum del candidato;
– Una dettagliata relazione sulle circostanze che rendono effettivamente meritoria la partecipazione della persona alle operazioni di protezione civile per le quali si richiede la benemerenza e agli atti che hanno contribuito a elevare l’immagine del Servizio Nazionale di protezione civile;
– Una dichiarazione che attesta che la persona ha trascorso un periodo non inferiore a 15 giorni, anche non consecutivi, nei luoghi interessati dalle operazioni di protezione civile per le quali si richiede la benemerenza;
– Un’autocertificazione della persona segnalata che attesta di non essere stato condannato per delitti non colposi e di non essere imputato in procedimenti penali per delitti non colposi e di essere esente da pregiudizi fiscali o relativi alla regolarità contributiva;
– Aver svolto un’attività significativa, per un periodo non inferiore a cinque anni, presso l’organismo di appartenenza che effettua la segnalazione.

 

Per il conferimento a titolo collettivo
– Gli organismi proponenti devono produrre una dettagliata relazione sull’attività che hanno svolto nel corso delle operazioni di protezione civile per le quali si richiede la benemerenza. In aggiunta, i soggetti di natura privatistica devono produrre un’autocertificazione che attesta l’assenza di pregiudizi penali e fiscali a proprio carico.

 

L’accertamento di dichiarazioni non veritiere contenute nella documentazione prodotta per richiedere l’attestazione di pubblica benemerenza comporta:
– in fase istruttoria, il rifiuto della domanda;
– se il riconoscimento è già stato concesso, la revoca dell’attestato di pubblica benemerenza;
– la revoca di ogni altro attestato di pubblica benemerenza.

 

 

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