La revisione dei conti in Associazione
Nelle associazioni più piccole l’organo di controllo è il collegio sindacale; nelle associazioni più grandi deve essere invece presente la figura del revisore.
Lo statuto dell’associazione specifica i compiti del collegio sindacale, quali:
- Verifica la gestione contabile;
- Verifica la gestione della cassa;
- Verifica il riscontro tra le scritture contabili e la normativa in vigore.
L’assemblea dei soci nomina i componenti dell’organo di controllo, che devono essere professionisti indipendenti e qualificati in grado di assolvere pienamente alla funzione in parola. Nelle associazioni di piccole dimensioni i componenti del collegio sindacale sono generalmente persone esperte, ma non necessariamente professionisti del settore economico, fiscale e giuridico.
Ai componenti dell’organo di controllo si applica l’art.2399 del codice civile e devono essere scelti tra le categorie di cui all’art.2397 co.2 del codice civile. Nel caso di organo collegiale, i requisiti ex art. 2397 devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
Gli atti di gestione di un’associazione sono rivolti al perseguimento delle finalità istituzionali. L’associazione deve tendere a massimizzare l’efficienza, intesa come equilibrio tra risorse impiegate e risultato ottenuto, e a massimizzare l’efficacia, nel senso di equilibrio tra risultato ottenuto e risultato previsto.
Negli enti no profit l’organo di controllo deve monitorare periodicamente la correttezza degli atti gestionali posti in essere dagli amministratori, soprattutto in ipotesi di raccolta fondi e connesso impiego delle risorse, e deve vigilare sulla trasparenza della gestione, sul rispetto dei fini istituzionali e sulla garanzia dell’impiego corretto delle risorse.
La trasparenza è giustificata dall’esistenza di agevolazioni fiscali concesse dallo Stato a quegli enti che perseguono determinate finalità, anche mediante attività commerciali connesse e marginali. La trasparenza dell’attività degli amministratori assume importanza in quelle associazioni ed enti non profit che operano tramite l’erogazione di fondi pubblici per lo svolgimento di servizi in regime di convenzione.
I componenti dell’organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti d’ispezione e controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
L’organo di controllo deve essere garante nei confronti degli associati sia esterni, quali volontari, donatori, collettività in genere, enti pubblici, sovventori, ecc…
Nelle associazioni del Terzo Settore la nomina di un organo di controllo, anche monocratico, è obbligatoria quando siano superati, per due esercizi consecutivi, due di questi limiti:
- Il totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 100.000,00 euro;
- Ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 220.000,00 euro;
- Dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 5 unità.
L’obbligo cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.
La nomina dell’organo di controllo è obbligatoria quando siano stati costituiti patrimoni destinati.
Fonte articolo: associazioni.avvocatoferrante.it