Il Bilancio sociale delle Associazioni

 

Uno dei principali obblighi contabili delle associazioni, e più in generale di tutti gli enti no profit (ASD, onlus, APS, associazioni di volontariato, circoli ecc.…), è la redazione e l’approvazione del bilancio annuale. Tale formalità è indispensabile perché richiesta dalla legge fiscale e dalle varie normative sugli enti no profit, ed anche necessaria per poter usufruire dei vantaggi fiscali riservati a tali enti, come la defiscalizzazione dei proventi derivanti dalle attività svolte a favore degli associati. Inoltre, il bilancio permette di avere un quadro preciso in merito alla situazione economica-finanziaria dell’associazione, per gestirla al meglio.

Il bilancio annuale deve essere formulato in modo da riportare, suddivise per voci analitiche ed elencate con chiarezza, tutte le entrate e le uscite dell’associazione (beni, quote associative, contributi, lasciti, donazioni, sponsorizzazioni, spese varie, costi del personale ecc.…). Nella redazione di questo documento non ci sono particolari vincoli, e quindi non è necessario il dettaglio richiesto per gli enti commerciali. È invece sufficiente che il documento sia chiaro, riporti in modo veritiero la situazione patrimoniale dell’ente, e che le voci contabili non siano troppo generiche o accorpate.

Il bilancio potrà essere anche in attivo, e in questo caso non si tratta di utile, ma di una voce positiva da riportare nel bilancio dell’anno successivo. Inoltre, se l’associazione svolge anche attività commerciale, le relative voci contabili dovranno essere rigorosamente separate da quelle inerenti all’attività istituzionale dell’ente, cioè l’attività non commerciale svolta con gli associati.

Perché sia possibile una corretta redazione del bilancio, è consigliabile che durante l’anno vengano tenuti dei fogli cassa, in cui annotare le entrate e le uscite di un determinato periodo (ad esempio settimanale o mensile).

Il bilancio deve essere preparato dal Consiglio Direttivo dell’associazione, ed approvato dall’assemblea dei soci entro e non oltre 4 mesi dalla fine dell’anno sociale. Inoltre, il bilancio dovrebbe essere esposto, nei quindici giorni precedenti la data stabilita per l’approvazione, presso la sede dell’associazione a disposizione di tutti i soci che volessero esaminarlo. L’assemblea procede all’esame del bilancio in seduta ordinaria: in prima convocazione è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei soci aventi diritto a parteciparvi, in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti. L’assemblea delibera a maggioranza, vale a dire con il voto favorevole di metà più uno dei votanti. Il verbale di approvazione e il bilancio dovranno essere conservati per 5 anni presso la sede legale.

 

MANCATA APPROVAZIONE DEL BILANCIO

La mancata approvazione del bilancio di esercizio può derivare da due tipi di inadempienze: la prima è da imputare agli amministratori che non hanno predisposto il progetto di bilancio nei tempi, la seconda invece all’assemblea dei soci che non è riuscita ad approvarlo.

Entrambe le cause di mancata approvazione non sono prive di conseguenze, che vanno dalla responsabilità in capo agli amministratori e all’organo di controllo, se presente, allo scioglimento della società a causa dell’inerzia dell’assemblea.

È opportuno quindi analizzare le cause che possono determinare la mancata approvazione del bilancio e le conseguenze che tale omissione può avere in campo civilistico e fiscale

La prima causa di mancata approvazione del bilancio si presenta quando esso non esiste perché gli amministratori non hanno predisposto il relativo progetto da sottoporre ai soci.

Altra situazione si verifica perché il consiglio di amministrazione, pur avendo predisposto il progetto, non lo ha approvato e pertanto non può presentarlo ai soci.

La mancata delibera di approvazione del progetto di bilancio da parte del CDA può dipendere sia dal voto contrario della maggioranza degli amministratori che dall’inerzia nella convocazione dello stesso.

Inoltre potrebbe accadere che il progetto di bilancio approvato dal CDA sia fortemente osteggiato dall’organo di controllo tanto da impedirne l’approvazione.

Qualunque sia la causa della mancata predisposizione e approvazione del progetto di bilancio, gli amministratori e i sindaci possono essere sottoposti ad un’azione sociale di responsabilità secondo quando disposto dall’articolo 2393 del Codice civile o essere sottoposti a revoca dal loro incarico, secondo quanto previsto dall’articolo 2383 del Codice civile.

La mancata predisposizione del progetto di bilancio, inoltre, comporta un’ulteriore conseguenza: l’organo amministrativo non convocherà l’assemblea de soci per l’approvazione e quindi può essere sottoposto alle sanzioni previste dall’articolo 2631 del Codice civile ed essere punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.032 a 6.197 euro.

 

Passiamo all’analisi del caso in cui la mancata approvazione del bilancio d’esercizio dipenda dai soci.

In caso di inerzia dell’assemblea dei soci, convocata in tempo dall’organo amministrativo, nessuna responsabilità incombe sugli amministratori che hanno regolarmente predisposto il progetto di bilancio: la mancata approvazione, in questo caso, può rappresentare un indicatore di impossibilità di funzionamento dell’assemblea che costituisce causa di scioglimento della società ai sensi dell’articolo 2484 comma 1, numero 3 del Codice civile.

Al verificarsi di questa situazione, gli amministratori dovranno tentare di convocare l’assemblea per la messa in liquidazione della società e, in caso di ulteriore inerzia dei soci, chiedere l’intervento del Tribunale.

Se invece il bilancio non viene approvato dai soci perché non vengono raggiunti i quorum deliberativi necessari per l’approvazione oppure perché l’assemblea esprime un voto contrario ad esso è opportuno indagare sul rapporto di fiducia tra assemblea e amministratori: questo atteggiamento rappresenta un palese atto di sfiducia nei confronti di questi ultimi, da cui dovrebbe conseguire la revoca degli stessi.

 

DISPOSIZIONI DEL CODICE CIVILE:

 

Art.22 – Azioni di responsabilità contro gli amministratori

Le azioni di responsabilità contro gli amministratori delle associazioni per fatti da loro compiuti sono deliberate dall’assemblea [21] e sono esercitate dai nuovi amministratori o dai liquidatori.

 

Art.2434 – Azione di responsabilità

L’approvazione del bilancio non implica liberazione degli amministratori, dei direttori generali, dei dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari e dei sindaci per le responsabilità incorse nella gestione sociale [2364, n. 4, 2392, 2393, 2393 bis, 2396, 2407].

 

Art. 2383 – Nomina e revoca degli amministratori

La nomina degli amministratori spetta all’assemblea, fatta eccezione per i primi amministratori, che sono nominati nell’atto costitutivo [2335, n. 4], e salvo il disposto degli articoli 2351, 2449 e 2450 [2364, n. 2, 2409]. La nomina è in ogni caso preceduta dalla presentazione, da parte dell’interessato, di una dichiarazione circa l’inesistenza, a suo carico, delle cause di ineleggibilità previste dall’articolo 2382 e di interdizioni dall’ufficio di amministratore adottate nei suoi confronti in uno Stato membro dell’Unione europea. Gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi [2385], e scadono alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio della loro carica. Gli amministratori sono rieleggibili, salvo diversa disposizione dello statuto, e sono revocabili dall’assemblea in qualunque tempo, anche se nominati nell’atto costitutivo, salvo il diritto dell’amministratore al risarcimento dei danni, se la revoca avviene senza giusta causa [2386, 2456]. Entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina gli amministratori [2457] devono chiederne [2194] l’iscrizione nel registro delle imprese [2188] indicando per ciascuno di essi il cognome e il nome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali tra essi è attribuita la rappresentanza della società, precisando se disgiuntamente o congiuntamente. Le cause di nullità o di annullabilità della nomina degli amministratori che hanno la rappresentanza della società non sono opponibili ai terzi dopo l’adempimento della pubblicità di cui al quarto comma, salvo che la società provi che i terzi ne erano a conoscenza.

 

Art. 2393 – Azione sociale di responsabilità

L’azione di responsabilità contro gli amministratori è promossa in seguito a deliberazione dell’assemblea, anche se la società è in liquidazione [22, 2364, n. 4, 2366, 2373, 2409]. La deliberazione concernente la responsabilità degli amministratori può essere presa in occasione della discussione del bilancio, anche se non è indicata nell’elenco delle materie da trattare [2366], quando si tratta di fatti di competenza dell’esercizio cui si riferisce il bilancio. L’azione di responsabilità può anche essere promossa a seguito di deliberazione del collegio sindacale, assunta con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti. La deliberazione dell’azione di responsabilità importa la revoca dall’ufficio degli amministratori contro cui è proposta, purché sia presa col voto favorevole di almeno un quinto del capitale sociale. In questo caso, l’assemblea stessa provvede alla sostituzione degli amministratori.

 

Art. 2631 – Omessa convocazione dell’Assemblea

Gli amministratori e i sindaci che omettono di convocare l’assemblea dei soci nei casi previsti dalla legge o dallo statuto, nei termini ivi previsti, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.032 euro a 6.197 euro. Ove la legge o lo statuto non prevedano espressamente un termine, entro il quale effettuare la convocazione, questa si considera omessa allorché siano trascorsi trenta giorni dal momento in cui amministratori e sindaci sono venuti a conoscenza del presupposto che obbliga alla convocazione dell’assemblea dei soci. La sanzione amministrativa pecuniaria è aumentata di un terzo in caso di convocazione a seguito di perdite o per effetto di espressa legittima richiesta da parte dei soci.

 

 

Fonti e citazioni:
portale web: associazioni.avvocatoferrante.it
portale web: informazionefiscale.it
portale web: brocardi.it