I documenti di riconoscimento validi in Italia
Per documento di identità (o documento di riconoscimento) si intende un documento emesso da una autorità Statale (generalmente la pubblica amministrazione) asseverante l’identità del suo portatore.
Il DPR n.445 del 28 dicembre 2000 è stato predisposto per raccogliere e coordinare le numerose disposizioni che si sono succedute nel tempo in materia di documentazione amministrativa, nell’intento specifico di facilitarne la consultazione e di favorirne un’interpretazione univoca.
Il suddetto testo normativo stabilisce all’art. 35, comma 2, l’equipollenza dei documenti di riconoscimento con il documento d’identità per eccellenza: la carta d’identità. “Sono equipollenti alla carta d’identità:
- il passaporto;
- la patente di guida;
- la patente nautica;
- il libretto di pensione;
- il patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici;
- il porto d’armi;
- le tessere di riconoscimento, purché munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate da un’amministrazione dello Stato”.
Sono identificati come documento di riconoscimento tutti i documenti, purché:
- siano muniti di fotografia del titolare;
- siano stati rilasciati da una pubblica amministrazione italiana (o di altri Stati);
- siano su supporto cartaceo, magnetico o informatico;
- possano consentire l’identificazione personale del titolare.
I documenti di identità (e quindi anche le carte d’identità) di cui all’articolo 1, comma 1, lettere c), d) ed e), del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 rilasciati o rinnovati (ma non quelle semplicemente prorogate) successivamente all’entrata in vigore del decreto legge 9 febbraio 2012 n. 5, convertito in legge 4 aprile 2012 n. 35 hanno scadenza nel giorno del compleanno successivo allo scadere del decimo (o quinto o terzo) anno, e avranno dunque una durata di una frazione d’anno superiore alla scadenza che si sarebbe altrimenti prevista.
Il “caso” della patente di guida
Secondo una diffusa ma inesatta informazione, il più recente formato “europeo” delle patenti di guida (in formato del tesserino plastificato) emesse dopo il 1º luglio 1999 non sarebbe più documento di riconoscimento, come lo era la patente nel precedente formato cartaceo su tre pagine rosa piegate. Le motivazioni di questa diffusa opinione sono molte.
Tuttavia, secondo il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e così come chiarito dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dell’Interno anche tali documenti sono validi per la caratterizzazione del documento come equipollente al documento di identità, anche nel nuovo modello senza indicazione di residenza.
Il “caso” del Codice della Strada
Il codice della strada, ai sensi dell’art. 180, relativo al “Possesso dei documenti di circolazione e di guida”, afferma ancora l’obbligo di avere un documento di riconoscimento, oltre a quello di una patente valida, potendosi ciò interpretare o come una ripetizione se si intende la patente un documento d’identità ai sensi della 445/2000, ovvero come l’obbligo di avere un ulteriore documento
Fonte:
Wikipedia, l’enciclopedia libera
Arma dei Carabinieri
- Circolare U.D.G. MOT A12 – 03/04/2000 – Patente, validità per l’identificazione personale
- DPR 445 del 28 dicembre 2000