Circolare del Capo Dipartimento del 25 gennaio 2019
Fonte: Sito del Dipartimento della Protezione Civile – Presidenza del Consiglio dei Ministri
Disposizioni per il riconoscimento dei benefici normativi previsti dall’articolo 39 del D.lgs 1/2018. Modalità attuative per il credito d’imposta ai sensi di quanto previsto dall’articolo 38 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229
Come noto, l’art. 39, comma 4 del D.lgs. 2 gennaio 2018 n. 1 cd. Codice della Protezione civile, prevede che “ai datori di lavoro pubblici o privati dei volontari di cui ai commi 1, 2 e 3, che ne facciano richiesta, viene rimborsato, nei limiti delle risorse finanziarie all’uopo disponibili, l’equivalente degli emolumenti versati al lavoratore legittimamente impegnato come volontario, con le procedure indicate nell’articolo 40. I rimborsi di cui al presente comma possono essere alternativamente riconosciuti con le modalità del credito d’imposta ai sensi di quanto previsto dall’articolo 38 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229”.
Nella Gazzetta Ufficiale n. 18 del 22 gennaio 2019 è stato pubblicato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, nel quale sono stabiliti le condizioni, i termini e le modalità di applicazione delle disposizioni del predetto art. 38, e le regole per il versamento periodico, da parte del Dipartimento della protezione civile, delle somme corrispondenti ai crediti di imposta da fruire ai sensi del comma 1.
Al comma 2 dell’art. 38 è stabilito che “Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, ovvero è cedibile, nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 1260 e seguenti del codice civile, previa adeguata dimostrazione dell’effettività del diritto al credito medesimo, a intermediari bancari, finanziari o assicurativi. Tali cessionari possono utilizzare il credito ceduto esclusivamente in compensazione con i propri debiti d’imposta o contributivi, ai sensi del citato decreto legislativo n. 241 del 1997, e previa comunicazione della cessione al Dipartimento della protezione civile, secondo modalità stabilite dal medesimo dipartimento. Per utilizzare il credito in compensazione, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, pena il mancato riconoscimento dell’operazione di versamento”.
Alla luce di quanto sopra rappresentato, si ritiene pertanto necessario procedere all’aggiornamento delle disposizioni in coerenza alle innovazioni normative intervenute e, al fine di uniformare la documentazione relativa, riguardo alle disposizioni già operative per la richiesta dei rimborsi spettanti ai datori di lavoro ai sensi dell’art. 39 D.lgs. 1/2018, si chiede a codeste Regioni e Organizzazioni di Volontariato dell’elenco centrale di voler predisporre analoga comunicazione alle Associazioni iscritte nei rispettivi elenchi territoriali ovvero alle Associazioni aderenti, al fine di attenersi alle indicazioni di seguito esposte.
Il datore di lavoro può richiedere il rimborso degli oneri derivanti dalla partecipazione, come Volontario, di uno o più dipendenti ad attività di protezione civile, scaricando il modello “Allegato 1” che, per poter essere celermente esaminato, dovrà essere compilato in ogni sua parte. Una compilazione parziale, infatti, non consentirà la conclusione dell’istruttoria e allungherà il procedimento.
Il suddetto modello contiene, infatti, tutti gli elementi indispensabili per procedere al rimborso, ed è utilizzabile sia che l’istruttoria sia espletata dal Dipartimento che dalle Direzioni Regionali di protezione civile e potrà essere reperito dal sito del Dipartimento Nazionale e dai siti delle Direzioni di Protezione Civile delle Regioni e delle Province Autonome, che possono predisporre modulistica propria, anche su supporto informatico, relativamente alle attività per le quali curano le istruttorie, avendo cura di assicurare che vi siano comunque presenti tutte le informazioni necessarie per il rimborso.
La libera scelta se fruire del rimborso mediante pagamento ovvero mediante credito d’imposta è in capo al datore di lavoro del Volontario e deve avvenire al momento della richiesta del rimborso stesso. Preme rilevare che, una volta effettuata la scelta da parte del datore di lavoro di fruire del rimborso usufruendo della modalità del credito d’imposta, questa non potrà più essere modificata, precisando quindi, che la scelta fatta è peculiare.
E’ di tutta evidenza che il procedimento adottato, una volta verificata la fondatezza della richiesta e la sua correttezza tecnico-amministrativa, consente di anticipare il beneficio economico, e specificatamente, di abbreviare in misura sostanziale i tempi di attesa delle Imprese e rendere fruibile il rimborso nel momento in cui si completa l’istruttoria tecnica, evitando, così, gli ulteriori tempi derivanti da meri passaggi contabili.
Infatti, anziché avviare un procedimento di liquidazione a carico del bilancio dipartimentale ovvero dei bilanci regionali, il Dipartimento e le Direzioni Regionali di protezione civile, potranno comunicare alle Imprese l’importo del rimborso spettante immediatamente al termine dell’istruttoria, informandone contestualmente l’Agenzia delle Entrate e consentendo di iscriverlo – con specifica evidenza – in detrazione al primo adempimento tributario utile.
A conclusione della suddetta procedura, la validazione dell’istruttoria condotta dai competenti uffici dipartimentali, ovvero delle Direzioni Regionali, sarà comunicata contestualmente all’Agenzia delle Entrate e al datore di lavoro. Tale comunicazione consentirà di fornire notizie sullo stato di avanzamento della pratica e in occasione del primo adempimento utile, il datore di lavoro otterrà, attraverso la detrazione della somma dai versamenti dovuti per la propria Azienda/Ditta, il rimborso economico spettante, utilizzando il codice tributo da inserire nell’apposito modello di versamento (F24 – F23).
Il suddetto codice sarà fornito a seguito di apposita istruttoria dall’Agenzia delle Entrate e tempestivamente comunicato alle Regioni e Organizzazioni di Volontariato in indirizzo.
In seguito, il Dipartimento e le Direzioni Regionali di protezione civile ristoreranno l’Agenzia dei rimborsi autorizzati con una tempistica predeterminata di comune accordo e in forma cumulativa.
Si ritiene opportuno precisare che, così come previsto dall’art. 40 comma 1 del D.lgs. 1/2018 “Le istanze volte ad ottenere il rimborso, da parte dei datori di lavoro dei volontari, – omissis- devono essere presentate al soggetto che ha reso la comunicazione di attivazione, che, effettuate le necessarie verifiche istruttorie, provvede ad effettuare i rimborsi nei limiti delle rispettive disponibilità di bilancio” e, pertanto la richiesta di rimborso dovrà essere indirizzata all’Autorità designata per l’istruttoria, come indicata nella nota di attivazione.
Relativamente alle istanze di rimborso la cui istruttoria verrà curata direttamente dal Dipartimento, dovranno essere compilate e presentate solo ed esclusivamente tramite l’indirizzo PEC: protezionecivile@pec.governo.it, allegando i seguenti documenti:
– l’attestato nominativo di partecipazione del volontario/dipendente;
– l’attivazione per l’attività in questione;
– la copia del documento di identità del legale rappresentante dell’Azienda che firma l’istanza di rimborso.
Inoltre, l’istanza di rimborso dovrà:
– essere formulata, su carta intestata della Ditta/Società, quale “Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (art. 47 DPR 28 dicembre 2000, n. 445)”, per ogni singolo evento e può comprendere più di un nominativo e firmata dal titolare o dal legale rappresentante dell’Azienda della quale deve essere riportata la denominazione completa, con indicazione di codice fiscale e partita IVA, telefono ed indirizzo e-mail;
– specificare il nominativo del dipendente/i e il periodo/i per il quale si richiede il rimborso con le date di inizio/fine servizio come riportato nell’attestato di partecipazione;
– specificare le modalità per l’accredito del rimborso, come previsto nell’All. 1;
– contenere il prospetto individuale del costo a carico del datore di lavoro come da modello allegato.
Il datore di lavoro, pubblico o privato, ai sensi di quanto previsto dall’art. 40, comma 3, del D.lgs. 1/2018 può presentare la domanda di rimborso entro 2 (due) anni successivi alla conclusione dell’intervento o dell’attività.
Il Servizio Volontariato dell’Ufficio Volontariato e risorse del servizio nazionale dello scrivente Dipartimento rimane a disposizione per ogni altro eventuale chiarimento.
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
Angelo Borrelli
Allegato 1 – Modello di domanda
Circolare credito imposta 25 gennaio 2019
VEDI ANCHE:
https://www.vincenzogalasso.eu/2018/10/26/decreto-del-presidente-del-consiglio-dei-ministri-del-26-ottobre-2018/