Bandiera italiana, disposizioni dell’Ufficio del Cerimoniale di Stato

Fonte: Ufficio del Cerimoniale di Stato

Il tricolore italiano

La bandiera della Repubblica è il tricolore italiano: verde, bianco e rosso, a tre bande verticali di eguali dimensioni (art. 12 della Costituzione).

File:Flag of Italy.svg

I “codici pantone” del tricolore italiano sono i seguenti:

  • Verde: 17-6153
  • Bianco: 11-0601
  • Rosso: 18-1662

Orientativamente le dimensioni ordinarie delle bandiere sono le seguenti:

  • per esterno cm 300×200 oppure cm. 450×300 (asta da balcone m 4, asta da terra m 8),
  • per interno cm 150×100 (asta da interno cm 250).

Decoro nell’esposizione delle bandiere

Le bandiere sono esposte in buono stato e correttamente dispiegate; né su di esse, né sull’asta che le reca, si applicano figure scritte o lettere di alcun tipo. Su ciascuna asta si espone una sola bandiera.

Ogni ente designa i responsabili alla verifica della esposizione corretta delle bandiere all’esterno e all’interno. I rappresentanti del Governo nelle province vigilano sull’adempimento delle norme sulla esposizione delle bandiere.

Sono fatte salve le disposizioni particolari riguardanti le bandiere militari e di altri corpi ed organizzazioni dello Stato, nonché le regole, anche consuetudinarie, del cerimoniale militare e di quello internazionale.

L’esposizione delle bandiere all’esterno e all’interno delle sedi delle regioni e degli enti locali è oggetto dell’autonomia normativa e regolamentare delle rispettive amministrazioni. In ogni caso la bandiera nazionale e quella europea sono esposte congiuntamente al vessillo o gonfalone proprio dell’ente ogni volta che è prescritta l’esposizione di quest’ultimo, osservata la prioritaria dignità della bandiera nazionale.

(Artt. 9-12 del D.P.R. 7 aprile 2000, n. 121 – Regolamento recante disciplina dell’uso delle bandiere della Repubblica italiana e dell’Unione europea da parte delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici)

Esposizione delle bandiere all’esterno degli edifici pubblici

La bandiera della Repubblica italiana e quella dell’Unione europea vengono esposte all’esterno delle sedi centrali dei seguenti organismi pubblici: organi costituzionali e di rilievo costituzionale; la sede del Governo allorché il Consiglio dei Ministri è riunito; i Ministeri; i consigli regionali, provinciali e comunali, in occasione di riunioni; gli uffici giudiziari; le scuole e le università statali.

Vengono inoltre esposte: all’esterno degli edifici ove hanno sede i commissari del Governo presso le regioni e i rappresentanti del Governo nelle province (ove previsti); all’esterno delle sedi degli altri uffici periferici dello Stato di livello dirigenziale generale o dirigenziale, aventi una circoscrizione territoriale non inferiore alla provincia; all’esterno delle sedi centrali delle autorità indipendenti e degli enti pubblici di carattere nazionale, nonché di loro uffici periferici.

La bandiera della Repubblica italiana e quella dell’Unione europea vengono altresì esposte all’esterno dei seggi elettorali durante le consultazioni e all’esterno delle sedi delle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane all’estero.

Le bandiere vengono ancora esposte sugli altri edifici sede di uffici pubblici ed istituzioni nelle seguenti giornate:

  • 7 gennaio (festa del tricolore);
  • 11 febbraio (patti lateranensi);
  • 25 aprile (liberazione);
  • 1° maggio (festa del lavoro),
  • 9 maggio (giornata d’Europa);
  • 2 giugno (festa della Repubblica);
  • 28 settembre (insurrezione popolare di Napoli);
  • 4 ottobre (Santo Patrono d’Italia);
  • 4 novembre (festa dell’unità nazionale);
  • 24 ottobre (giornata delle Nazioni Unite) unitamente alla bandiera delle Nazioni Unite;
  • in altre ricorrenze e solennità secondo direttive emanate caso per caso dal Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero, in ambito locale, dal prefetto.

In segno di lutto le bandiere esposte all’esterno sono tenute a mezz’asta. Possono adattarsi all’estremità superiore dell’inferitura due strisce di velo nero.

(tratto dalla legge 5 febbraio 1998, n. 22 – Disposizioni generali sull’uso della bandiera della Repubblica italiana e di quella dell’Unione europea – e dal D.P.R. 7 aprile 2000, n. 121 – Regolamento recante disciplina dell’uso delle bandiere della Repubblica italiana e dell’Unione europea da parte delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici)

Esposizione delle bandiere all’interno degli uffici pubblici

All’interno degli uffici pubblici la bandiera della Repubblica e la bandiera dell’Unione europea sono esposte negli uffici: dei membri del Consiglio dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato; dei dirigenti titolari delle direzioni generali od uffici equiparati nelle amministrazioni centrali dello Stato nonché dei dirigenti preposti ad uffici periferici dello Stato aventi una circoscrizione territoriale non inferiore alla provincia; dei titolari della massima carica istituzionale degli enti pubblici di dimensione nazionale; dei titolari della massima carica istituzionale delle autorità indipendenti; dei dirigenti degli uffici giudiziari; dei capi delle rappresentanze diplomatiche, degli uffici consolari e degli istituti italiani di cultura all’estero.

Negli stessi luoghi si espone anche il ritratto del Capo dello Stato.

La bandiera nazionale e quella europea sono esposte nelle aule di udienza degli organi giudiziari di ogni ordine e grado.

FAQ

Un privato può esporre sul proprio balcone una bandiera nazionale o straniera?
SÌ a condizione che ne rispetti il decoro

Un privato gestore di un pubblico esercizio (albergo, ristorante, ecc.) può esporre bandiere straniere?
SÌ, a condizione che ne rispetti il decoro e esponga anche la bandiera nazionale

E può esporre la bandiera nazionale da sola?
SÌ, a condizione che ne rispetti il decoro

E la propria bandiera?
A proprio piacimento, ma se espone anche la bandiera nazionale i due vessilli devono essere posti in punti separati

Un ente pubblico può esporre la bandiera nazionale?
SÌ, a condizione che ne rispetti il decoro ed esponga anche la bandiera europea

Un ente o un ufficio pubblico tra quelli non menzionati dalle disposizioni può esporre la bandiera nazionale?
SÌ, a condizione che la esponga insieme alla bandiera europea e nel decoro dei vessilli

Si possono esporre sugli edifici pubblici istituzionali bandiere e vessilli non istituzionali o privati o di parte?
NO, perché sugli edifici pubblici istituzionali possono essere esposte esclusivamente bandiere pubbliche istituzionali

Un ente o ufficio pubblico può esporre bandiere straniere?
NO, salvo l’occasione di incontri internazionali

In caso di lutto si pongono a mezz’asta tutte le bandiere esposte?
NO, l’ente può disporre l’esposizione a mezz’asta della propria bandiera. Deve chiedere alle altre istituzioni se intendono associarsi al lutto per poter abbrunare anche le loro bandiere

Un organo pubblico può esporre bandiere o simboli privati?
NO, per esempio un sindaco non può esporre sul municipio la bandiera del proprio partito o altri vessilli che non hannno valore pubblico.

Si possono esporre negli edifici pubblici bandiere di partito o di associazioni o di movimenti o bandiere della pace, ecc.?
NO, perché negli edifici pubblici possono essere esposte soltanto le bandiere pubbliche istituzionali. Ciò per rispettare il carattere di “neutralità” delle sedi istituzionali, che costituisce sacro principio democratico.

Se un Comune vuole manifestare adesione ad un movimento esponendone il vessillo, come può fare?
Può esporre il vessillo rappresentativo del movimento dove vuole, ma non al fianco della bandiera nazionale o europea perché i vessilli e le bandiere dei movimenti non hanno il rango istituzionale che compete alle bandiere ufficiali e quindi non si possono mescolare senza ledere la dignità della bandiera nazionale tutelata dalle norme (L’art. 12 della Costituzione, la legge 22/98, il DPR 121/2000, l’art. 292 del Codice penale ed i principi generali del protocollo di Stato)

Negli uffici pubblici si può esporre la foto del Presidente della Repubblica?
SÌ, ma non si possono esporre foto di altre autorità.

Cosa significa che la bandiera nazionale deve essere posta a destra?
Che deve avere la posizione più importante.

Ma la posizione di destra come è individuata?
Si intende la destra fra le due bandiere esposte. E quindi la destra per chi si affaccia sul balcone o sulla finestra di esposizione (che corrisponde alla sinistra per chi osserva dalla strada)

Come si espone all’interno di un edificio (in una sala o in uno studio) una bandiera a lutto?
Apponendo alla bandiera due strisce di velluto o seta nera a cravatta.

Si può esporre la bandiera nazionale in una sala di conferenza?

Dipende:

  1. in generale non è possibile perché la bandiera non è un elemento di arredo
  2. deve perciò esserci un motivo ufficiale per l’esposizione:
    • se l’evento è internazionale si espongono le bandiere dei paesi partecipanti;
    • se l’evento è nazionale la bandiera si espone esclusivamente se la manifestazione è espressione di potestà pubblica (es. il prefetto consegna nella cerimonia onorificenze o riconoscimenti ufficiali).

Si può esporre la bandiera nazionale nello studio di un imprenditore?
E’ inopportuno, ma può essere esposta insieme ad altre bandiere

Dove si espone una bandiera all’interno di una sala?
In modo da attribuire ad essa il massimo decoro e cioè alla destra del tavolo di presidenza o al centro della parete più importante di un salone.

Che dimensioni devono avere le bandiere nazionale ed europea all’esterno e all’interno?
Mentre sono fissate le proporzioni (altezza 2/3 della lunghezza), non sono fisse le dimensioni che variano in relazione al luogo della esposizione. In linea di massima la bandiera deve essere superiore alla metà della lunghezza dell’asta o pennone che la sopporta e inferiore alla lunghezza totale dell’asta o pennone.

Le amministrazioni regionali e locali possono autodisciplinare l’esposizione delle bandiere?
SÌ, ma possono esclusivamente disporre esposizioni aggiuntive ma mai limitative delle norme in vigore.

Chi è il flag man?
E’ il responsabile della esposizione corretta delle bandiere. Ogni ufficio pubblico deve designare l’addetto alle bandiere.

Qual è l’ordine delle Bandiere o dei vessilli in una cerimonia?

  1. Bandiere di guerra;
  2. bandiere nazionali decorate;
  3. bandiere nazionali non decorate;
  4. gonfaloni decorati;
  5. medaglieri e labari decorati;
  6. gonfaloni di regioni, province, comuni;
  7. insegne di associazioni.

In occasione di una manifestazione alla quale partecipano vari Comuni, in quale ordine protocollare si colloca il gonfalone di un Comune decorato con la Croce al Merito di Guerra?
Tale onorificenza è un riconoscimento per una condotta militare degna di “pubblico encomio”, conferita in base al R.D. n. 205/1918, abrogato dal recente nuovo codice dell’ordinamento militare (D.Lgs. 15/3/2010 n.66). Nelle manifestazioni ufficiali il gonfalone munito di tale onorificenza segue gonfaloni, medaglieri e labari insigniti di decorazioni al valor militare e al valor civile e precede i gonfaloni di altri comuni privi di decorazione.

In quale ordine accedono le bandiere all’interno di una sala?
L’ordine di accesso è inverso, mentre l’ordine di uscita è proprio

Cosa sono i colori pantone?
I colori pantone sono codificati da un codice alfanumerico univoco che è riconosciuto a livello internazionale

Quali sono i codici pantone del tricolore italiano?

  • Verde: 17-6153
  • Bianco: 11-0601
  • Rosso: 18-1662

Quanto riportato sulle FAQ circa la modalità di esposizione della bandiera nazionale da parte dei privati è regolato da una norma? E’ coercibile, sempre con riferimento ai privati, la mancata osservanza di quanto riportato circa la posizione d’onore della bandiera italiana ed il suo buono stato d’uso?

La normativa vigente (L. 5 febbraio 1998, n. 22 e D.P.R. 7 aprile 2000, n. 121) regola l’utilizzo e l’esposizione della bandiera nazionale e della bandiera dell’Unione Europea. In particolare la Legge 22/1998 detta disposizioni generali sull’uso delle bandiere, mentre il DPR 121/2000 costituisce “Regolamento del governo sull’uso delle bandiere della Repubblica italiana e dell’Unione europea da parte delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici”. Non esiste al riguardo una normativa specifica che stabilisca un regime autorizzatorio rivolto ai privati, i quali pertanto hanno facoltà di scegliere autonomamente l’eventuale esposizione del tricolore. Valgono per essi comunque le regole generali stabilite dalla normativa citata, come asserito in particolare dall’art. 1, comma 2 della Legge 22/1998: “(…)Le disposizioni della presente legge costituiscono altresì norme generali regolatrici della materia (…).
Vi è pertanto l’obbligo, per chiunque esponga la bandiera nazionale di rispettarne il decoro (“Le bandiere sono esposte in buono stato e correttamente dispiegate; né su di esse, né sull’asta che le reca, si applicano figure scritte o lettere di alcun tipo”, art. 9 del DPR 121/2000).
La medesima normativa non prevede specifiche sanzioni per la mancata osservanza delle prescrizioni descritte, ma resta salvo quanto stabilito dall’art. 292 del codice penale, così come modificato dall’art. 5 della Legge 24 febbraio 2006, n. 85: “(…) Chiunque pubblicamente e intenzionalmente distrugge, disperde, deteriora, rende inservibile o imbratta la bandiera nazionale o un altro emblema dello Stato è punito con la reclusione fino a due anni. Agli effetti della legge penale per bandiera nazionale si intende la bandiera ufficiale dello Stato e ogni altra bandiera portante i colori nazionali”.

Possono gli uffici periferici dello Stato che non siano di livello dirigenziale generale o dirigenziale esporre all’esterno la bandiera della Repubblica e quella dell’Unione europea?

Il DPR 121/2000, all’art.1, lettera b), stabilisce l’obbligo per gli uffici periferici dello Stato di livello dirigenziale generale o dirigenziale, aventi una circoscrizione territoriale non inferiore alla provincia, di esporre all’esterno la bandiera della Repubblica e quella dell’Unione europea. Tale disposizione non impedisce che l’esposizione possa avvenire anche su edifici che siano sedi di uffici non retti da figure dirigenziali o di dimensioni territoriali inferiori alla provincia.

Inno Nazionale

1. Per l’esecuzione dell’Inno Nazionale in occasione di un evento a carattere strettamente locale, è necessario richiedere preventivamente l’autorizzazione dell’Ufficio del Cerimoniale di Stato?

No. La competenza dell’Ufficio del Cerimoniale di Stato per impartire indicazioni circa l’esecuzione dell’inno nazionale, ai sensi dell’art. 34, comma 1, del DPCM 14/4/2006, si riferisce a cerimonie e manifestazioni di carattere nazionale che si svolgono con la partecipazione delle massime cariche dello Stato.