AIB

Gli incendi boschivi creano degrado ambientale e provocando danni alla vegetazione, riducendo la biodiversità, esponendo il suolo ai fenomeni erosivi, inquinando l’aria e, di conseguenza, l’acqua e mettendo a rischio anche agli insediamenti umani. In quest’ultimo caso, quando il fuoco si trova vicino a case, edifici o luoghi frequentati da persone, si parla di incendi di interfaccia.
Le Zone di interfaccia urbano-rurale sono quelle zone, aree o fasce, nelle quali l’interconnessione tra strutture antropiche e aree naturali è molto stretta. Sono quei luoghi geografici dove il sistema urbano e naturale si incontrano e interagiscono.
La Puglia è, tra le Regioni italiane, quella meno provvista di boschi. Tuttavia sono di grande importanza per la ricchezza delle varie componenti.
La legge quadro in materia di incendi boschivi (legge n. 353 del 21/11/2000) ha introdotto il reato di incendio boschivo, la perimetrazione e il catasto delle aree percorse dal fuoco, il coordinamento degli interventi tra Stato e Regioni nelle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi.
La legge regionale 12 dicembre 2016, n. 38, reca norme in materia di contrasto agli incendi boschivi e di interfaccia al fine di prevenire e contrastare l’innesco e la propagazione degli incendi boschivi e di interfaccia al fine di salvaguardare la pubblica e privata incolumità e gli ecosistemi agricoli e forestali, nonché di favorire la riduzione delle emissioni di anidride carbonica in atmosfera.
Bollettini incendi boschivi
In questa sezione sono riportati i documenti relativi alla pericolosità incendi ottenuta dai modelli matematici in uso al dipartimento nazionale di protezione civile e dal centro funzionale decentrato della Regione Puglia
L’accesso pubblico è consentito solo all’informativa sulla previsione dei fattori meteorologici e ambientali che concorrono al rischio di propagazione degli incendi su scala comunale ai sensi della L.R. 38/2016 – DGR 1149 del 28/06/2018 per la pratica del ringrano e piro trattamenti dei residui vegetali.
Il Bollettino Regionale AIB è articolato in tre sezioni:
- Premesse normative alla base dell’emissione del Bollettino, con l’integrazione della Legge Regionale n. 38 del 12.12.2016 “Legge regionale in materia di contrasto agli incendi boschivi e di interfaccia”.
- Mappa divisa per aree omogenee AIB, contenente la previsione della pericolosità per le successive 24, 48 e 72 ore, valida per ciascun comune ricadente all’interno della stessa area omogenea AIB, con la relativa legenda.
- Livelli di pericolosità (bassa, media, moderata, elevata ed estrema) con indicazione del probabile scenario corrispondente e con le opportune azioni di prevenzione e contrasto agli incendi boschivi, evidenziati nei Piani di Protezione Civile dei rispettivi enti che si occupano di AIB (provinciali, comunali, parchi nazionali e regionali).
In questa sezione viene pubblicato il bollettino nazionale di suscettività all’innesco degli incendi boschivi su tutto il territorio nazionale, messo a disposizione di Regioni e Province Autonome, Prefetture, Corpo Forestale e Vigili del Fuoco dal Dipartimento di Protezione Civile – Centro Funzionale Centrale. Il bollettino individua tre livelli di pericolosità (bassa – media – alta). Ai tre livelli di pericolosità corrispondono tre diverse situazioni:
- pericolosità bassa: l’evento può essere fronteggiato con i soli mezzi ordinari e senza particolare dispiegamento di forze;
- pericolosità media: l’evento deve essere fronteggiato con una rapida ed efficiente risposta del sistema di lotta attiva;
- pericolosità alta: l’evento può raggiungere dimensioni tali da richiedere quasi certamente il concorso della flotta aerea statale.
Le previsioni sono predisposte non solo sulla base delle condizioni meteo climatiche, ma anche sulla base della vegetazione, dello stato fisico e di uso del suolo, nonchè della morfologia e dell’organizzazione del territorio. Il bollettino si limita a una previsione su scala provinciale, stimando il valore medio della suscettività all’innesco su un arco temporale utile per le successive 24 ore e in tendenza per le successive 48.
ABBRUCIAMENTO STOPPIE REGIONE PUGLIA
L’abbruciamento stoppie all’interno del perimetro della Puglia è regolamentato dalla Legge Regionale n.38 del 12 dicembre 2016 – Norme in materia di contrasto agli incendi boschivi e di interfaccia e dal D.G.R. n.1149 del 28 giugno 2018 – Linee guida per il piro trattamento dei residui vegetali.
L’accensione e la bruciatura delle stoppie sono consentite, nel periodo di massima pericolosità per gli incendi boschivi, solo sulle superfici in cui, per esigenze pedoclimatiche o limitata disponibilità di acqua per uso irriguo, si effettua la pratica del ringrano e sulle superfici irrigabili utilizzate per le colture di secondo raccolto. Al di fuori di tali circostanze l’accensione e la bruciatura di residui da colture cerealicole sono sempre vietate.
La Sezione Protezione Civile della regione Puglia, giornalmente e per le successive 24, 48 e 72 ore pubblica sul sito www.protezionecivile.puglia.it la previsione dei fattori meteorologici innescanti gli incendi boschivi e che concorrono al rischio di propagazione. Tali valori. aggregati su scala comunale, verranno identificati con colore rosso (bruciatura non consentita) e colore verde (bruciatura consentita).
EFFIS

Il sistema europeo di informazione sugli incendi boschivi (EFFIS) sostiene i servizi responsabili della protezione delle foreste dagli incendi nei paesi dell’UE e fornisce ai servizi della Commissione europea e al Parlamento europeo informazioni aggiornate e affidabili sugli incendi boschivi in Europa.
Dal 1998, EFFIS è supportato da una rete di esperti dei paesi in quello che viene chiamato il gruppo di esperti sugli incendi boschivi, che è registrato sotto il segretariato generale della Commissione europea. Attualmente, questo gruppo è composto da esperti di 40 paesi in Europa, Medio Oriente e Nord Africa.
Nel 2015 EFFIS è diventata una delle componenti dei servizi di gestione delle emergenze nell’ambito del programma Copernicus dell’UE.
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